IL TRIBUNALE

    Sulla  richiesta  del  p.m.  di  convalida  dell'arresto di Simic
Milica,  nata  a  Belgrado  il  21 aprile 1969 per la contravvenzione
prevista e punita dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come
modificato dalla legge n. 189/2002;
    Premesso   che   l'arrestata   e'   stata  espulsa  con  regolare
provvedimeto  del  prefetto  di  Bologna in data 10 ottobre 2002, che
successivamente  in data 10 ottobre 2002 il questore di Bologna le ha
ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni ai
sensi  dell'art. 14,  comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 come modificato
dalla  legge  n. 449/2002,  e che ella non ha ottemperato all'ordine,
venendo   arrestata   a   Bologna   il   29 novembre  2002  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998;
    Dato   atto   che   l'arrestata   e'   priva   di   documenti  di
identificazione   validi   ed   e'   stata   sottoposta   a   rilievi
dattiloscopici  per  la  sua  identificazione, in base ai quali si e'
accertato  che  la  stessa - con le generalita' con le quali e' stata
arrestata o eventualmente con diverse generalita' - non ha precedenti
penali   definitivi   a   carico,   ne'   pendenze  giudiziarie,  ne'
segnalazioni  di  polizia  relative  a  fatti di reato rilevati a suo
carico;
    Osservato  che sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale
dell'arresto   obbligatorio   come   previsto   dall'art. 14,   comma
5-quinquies,   d.lgs.  n. 286/1998  -  come  modificato  dalla  legge
n. 189/2002 - e che la questione di legittimita' di tale norma appare
non  manifestamente infondata e va sollevata d'ufficio per le ragioni
che  seguono,  con essenziale riferimento ai parametri costituzionali
di cui agli articoli 13 e 3 della Costituzione;
    Quanto  al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che
consente  provvedimenti  limitativi della liberta' personale da parte
della  p.s.  solo  "in  casi  eccezionali  di  necessita'  ed urgenza
indicati  tassativamente  dalla  legge",  la  previsione dell'arresto
obbligatorio   contenuta   nell'art. 14,  comma  5-quinquies,  appare
contrastarvi per le seguenti ragioni:
        la   tutela   costituzionale   della  liberta'  personale  e'
assoluta:  essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne e'
consentita  la  limitazione  solo  con  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria  e  nei  casi  previsti  dalla legge al secondo comma, al
terzo  comma  ne e' consentita una eccezionale limitazione temporanea
ad   opera   della   p.s.   solo   se   successivamente   convalidata
dall'autorita'  giudiziaria  e nei casi "eccezionali di necessita' ed
urgenza"  previsti  dalla  legge,  al  terzo comma - diversamente dal
secondo - e' prevista quindi una riserva di legge qualificata poiche'
al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi
in  cui  la  liberta' personale puo' venire provvisoriamente limitata
dalla  p.s., ma puo' farlo solo nei casi eccezionali di necessita' ed
urgenza.
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  chiarito  le  nozioni  di
eccezionalita'  necessita'  ed  urgenza  che  giustificano  l'arresto
obbligatorio.  Proprio  perche' l'art. 14, comma 5-quinquies, prevede
l'obbligatorieta' dell'arresto ogni volta che si accerti la fragranza
della  contravvenzione  dell'art. 14  comma  5-ter,  le condizioni di
eccezionale  necessita'  ed urgenza della misura precautelare debbono
essere  valutate in astratto in relazione al reato a cui e' collegata
la  previsione  dell'arresto  obbligatorio e non ne e' consentita una
modulazione in relazione al caso concreto.
    La  condotta  contravvenzionale  a  cui  e'  collegato  l'arresto
obbligatorio  e'  quella  dello straniero gia' espulso dal territorio
nazionale  in  quanto  clandestino  ed  inottemperante  al successivo
ordine di allontanamento del questore: si tratta cioe' di un reato di
mera  condotta,  di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorita',
dato  prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine
di  allontanamento.  La struttura del reato non prevede quindi ne' la
lesione  o  la  messa  in  pericolo  di  un  bene  costituzionalmente
protetto,  ne'  una  condizione soggettiva di pericolosita' specifica
dell'autore,  che  non e' gia' imputato o condannato per altri reati,
non  e'  socialmente  pericoloso  (vedi C. Cost. n. 64/1977 in cui la
legittimita'  dell'arresto era collegata al preesistente accertamento
giudiziale  delle  condizioni di pericolosita' sociale), ne' versa in
una  condizione  di  pericolosita'  specifica  per  le sue condizioni
personali   (vedi   C.  Cost.  n. 126/1972  in  cui  la  legittimita'
dell'arresto  era  collegata  all'ubriachezza  in  atto):  va infatti
considerato  che  la clandestinita' sul territorio dello Stato, cioe'
la  permanenza  dello  straniero  in  Italia senza i documenti che la
legittimano  formalmente, e' condizione che legittima l'espulsione ma
che  non integra alcun reato e che, proprio perche' e' collegata alla
formale  assenza  di  documenti, non puo' essere indice di per se' di
una  specifica  pericolosita' del soggetto (si pensi all'innumerevole
numero   di   "badanti"   che   per   periodi   lunghissimi  lavorano
irregolarmente    nelle    famiglie   italiane   in   condizioni   di
clandestinita',   per   i   quali   e'  evidente  l'assenza  di  ogni
pericolosita' sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica
del  reato,  ne'  la  condotta  punita  ne' le condizioni dell'agente
appaiono  quindi assumere quei connotati di eccezionale necessita' ed
urgenza   che   giustificano  il  potere  limitativo  della  liberta'
personale da parte della p.s. ai sensi dell'art. 13, Cost.
    L'arresto  e'  in  questo caso obbligatoriamente previsto per una
contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno. Il sistema
processuale  vigente  non consente l'applicazione di misure cautelari
personali  per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.), il che rende
evidente  come  in  questo  caso  l'arresto  non  sia  in  alcun modo
collegato  alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso
si  affianca ad altri eccezionali casi in cui e' consentito l'arresto
a  prescindere  dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma
si   discosta   da   tali   ipotesi   per  aspetti  molto  rilevanti.
Significativo  e' il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza
previsto  per  il  delitto  p.p.  dall'art. 189  c.d.s., (la cui pena
edittale  e'  inferiore  ai  limiti  che consentono l'applicazione di
misure  cautelari)  e  per  le contravvenzioni p.p. dai commi primo e
secondo, art. 4, legge n. 110/1975, o dai commi quarto e quinto dello
stesso  articolo,  in  questo  caso  se  aggravate dalla finalita' di
discriminazione  o  odio  etnico,  razziale  ecc. Nella prima ipotesi
l'arresto  e'  consentito  per  consentire  "la  possibilita'  di  un
intervento  immediato su chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato
le  vittime  di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo
in   pericolo  la  sicurezza  individuale  e  collettiva"  (C.  Cost.
n. 305/1996).
    Nel secondo caso l'arresto consente che le forze di p.s. limitino
la  liberta' personale di soggetti in possesso di armi o oggetti atti
ad  offendere nel corso di riunioni pubbliche (commi quarto e quinto)
o  con  armi  od  oggetti  atti  ad  offendere  fuori  dalla  propria
abitazione  il  cui possesso sia destinato specificamente a finalita'
di  discriminazione o odio razziale (commi primo e secondo, aggravati
dall'art. 3,   comma  primo,  d.l.  n. 122/1993),  condotte  entrambe
evidentemente   riconducibili   ad   un  pericolo  per  la  sicurezza
individuale   e  collettiva,  evitabile  soltanto  con  la  materiale
apprensione  del  soggetto  armato ed il suo allontanamento dal luogo
pericoloso.   In   entrambi   i  casi,  l'arresto  e'  previsto  come
facoltativo e non come obbligatorio (art. 189, comma sesto, c.d.s., e
art. 6  comma  secondo,  legge  n. 654/1975).  In entrambe le ipotesi
citate   di   arresto  consentito  a  prescindere  dalla  conseguente
applicabilita'  di  misura  cautelare  si  tratta  di condotte attive
(lesioni  personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni
o  con  finalita'  non  consentite),  che  concretamente  pongono  in
pericolo  la  sicurezza  individuale,  collettiva  e  necessariamente
dolose,  mentre  l'arresto  previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies,
riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto
pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la
negligente non ottemperanza all'ordine.
    Mentre  nelle  prime due ipotesi l'arresto e' quindi previsto per
casi  in  cui  appare  necessario  ed  urgente  bloccare  l'autore di
condotte   pericolose  da  parte  della  p.s.  che  lo  sorprenda  in
flagranza, nel caso di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, non emerge
alcuna  necessita' ed urgenza di procedere all'arresto dell'autore di
una  condotta colposa e priva di concreta pericolosita'. Sul punto va
aggiunto  che  il  Giudice  delle Leggi nella sentenza n. 305/1996 ha
confermato   la  legittimita'  dell'arresto  previsto  dall'art. 189,
c.d.s.,  ancorandola  alla sua facoltativita', in quanto tale arresto
"richiede  pur  sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei
presupposti  ai  quali  l'art. 381  comma  quarto  subordina  in  via
generale  l'adozione  di  tale  misura". Nel caso qui in esame invece
l'obbligatorieta'  dell'arresto  prescinde  da ogni valutazione sulla
concreta  pericolosita'  della  condotta,  con  la conseguenza che la
misura  puo'  essere  costituzionalmente  rientrante nella previsione
dell'art. 13,  terzo comma, Cost., solo se si ritiene eccezionalmente
necessario  ed urgente limitare la liberta' di uno straniero tutte le
volte  in  cui  egli  abbia  violato  l'ordine  di allontanamento del
questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale.
    L'arresto  obbligatorio  non  potrebbe  neppure  trovare  ragione
nell'eccezionale  necessita'  ed  urgenza  di poter procedere al rito
direttissimo  imposto  dallo  stesso  art. 14, comma 5-quinquies, per
l'accertamento  della  contravvenzione  dell'art. 14, comma 5-ter. Il
rito  direttissimo  nel  nostro  ordinamento non e' infatti vincolato
alla  necessaria  presenza  dell'imputato  in  udienza,  come  appare
dall'art. 449,  c.c.p.,  che  lo  prevede  in  tutti  i  casi  in cui
l'imputato - non arrestato ne' detenuto - abbia reso confessione, nei
casi previsti dall'art. 450, c.p.p., comma secondo, che espressamente
dispone  le  regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio
dell'imputato  a  piede  libero,  oltre  che  nei casi previsti dallo
stesso  d.lgs.  n. 286/1998  come modificato dalla legge n. 189/2002,
che all'art. 13, comma 13-ter, prevede ipotesi di arresto facoltativo
disponendo che in ogni caso - e quindi anche quando la facoltativita'
dell'arresto  non  sia  stata  esercitata  e  quindi l'imputato resti
libero - contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo.
    Non puo' infine ritenersi che l'eccezionale necessita' ed urgenza
dell'arresto  sia  collegata alla necessita' di eseguire l'espulsione
dell'arrestato,   che   di   per   se'   puo'   essere  eseguita  con
accompagnamento  alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto
autonomo  ed  indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma
quarto, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. l89/2002.
    Quanto al parametro dell'art. 3 della Costituzione, che impone al
legislatore   il   rispetto  del  limite  della  ragionevolezza  come
qualificato   nelle   sentenze   C.  Cost.  n. 26/1979;  n. 103/1982;
n. 409/1989;  n. 341/1994 (vedi anche C. Cost. n. 53/1958 secondo cui
"non  si  controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se
si  dichiara  che  il principio dell'uguaglianza e' violato quando il
legislatore  assoggetta  ad  una indiscriminata disciplina situazioni
che   esso  stesso  considera  e  dichiara  diverse),  la  previsione
dell'arresto  obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-quinquies,
appare contrastarvi per le seguenti ragioni:
        l'art. 13,  comma  13, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato
dalla  legge  n. 189/2002  prevede la contravvenzione dello straniero
che,  espulso  e'  materialmente accompagnato alla frontiera, rientri
nel territorio nazionale, punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno
(si  tratta della prima disobbedienza ad un ordine, ma la condotta di
rientro  e  attiva  e  manifesta  una intenzionalita' particolarmente
forte  dello  straniero  poiche' segue alla materiale attivita' della
pubblica  amministrazione  che  lo  ha  accompagnato  alla  frontiera
coattivamente,  con  rilevante impegno di risorse umane e materiali).
Tale  contravvenzione  e'  punita  con  l'arresto nella stessa misura
rispetto  alla  contravvenzione  prevista  dall'art  14, comma 5-ter,
(disobbedienza  reiterata  di  due  ordini, ma con condotta meramente
omissiva  e  anche  colposa),  il  che  e'  indice  inequivoco  della
valutazione   del   legislatore   di  pari  gravita'  delle  condotte
considerate.  Mentre  nel  primo  caso  l'arresto  e'  previsto  come
facoltativo  (art. 13,  comma  13), nel secondo caso esso e' previsto
come obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies).
        l'art. 13,   comma   13-bis   del   d.lgs.  n. 286/1998  come
modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il delitto dello straniero
che  rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale,
punendolo  con la reclusione da 1 a 4 anni. In questo caso di delitto
con   pena  edittale  fino  a  4  anni  e'  previsto  l'arresto  come
facoltativo  dall'art. 13,  comma  13-ter, mentre nel caso piu' lieve
della  contravvenzione  dell'art.  14,  comma 5, punita con l'arresto
fino  a  1  anno  l'arresto  e' previsto come obbligatorio dal citato
art. 14, comma 5-quinquies.
      Dall'esame  delle  disposizioni  sopra citate emerge quindi che
anche all'interno del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge
n. l89/2002  la  previsione  dell'arresto  obbligatorio contenuta nel
comma  5-quinquies  dell'art. 14  e'  irragionevole,  sia  poiche'  a
situazioni   di  analoga  gravita'  (art. 13,  comma  13)  conseguono
modalita'  d'arresto  facoltative  e  quindi  piu'  lievi,  senza che
emergano   apprezzabili   ragioni  che  giustifichino  il  differente
trattamento   della   liberta'  personale  dell'arrestato  nelle  due
ipotesi,  sia  perche'  a  situazioni  di maggiore gravita' (art. 13,
comma 13-bis) conseguono addirittura modalita' di arresto facoltative
e  quindi  piu'  lievi,  senza  che  vi  siano ragioni specifiche che
giustifichino  il  piu'  lieve  trattamento di reati piu' gravi nella
fase  della previsione delle misure precautelari; che la questione e'
rilevante  per  la  pronuncia  sulla  convalida  dell'arresto poiche'
l'eventuale   declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  dello
stesso  farebbe venir meno il fondamento normativo della richiesta di
convalida proposta dal p.m. Infatti nella fattispecie Simic Milica e'
stata  tratta  in  arresto  perche'  tale  misura  e'  prevista  come
obbligatoria  dall'art. 14,  comma  5-quinquies,  d.lgs. n. 286/1998,
mentre  ella  non  sarebbe  stata passibile di arresto se tale misura
fosse  stata prevista come facoltativa in quanto non sussistono nella
fattispecie  le  condizioni  richieste  dall'art. 381, comma 6, della
gravita' del fatto (il reato contestato e' una contravvenzione punita
da  6  mesi  a  1 anno), ne' della pericolosita' del soggetto desunta
dalla sua pericolosita' (l'arrestata e' priva di pregiudizi penali ed
e'  qui  per la prima volta accusata di una contravvenzione; il fatto
che  ella  sia  clandestina  sul territorio nazionale non e' previsto
come  reato dal nostro ordinamento) o dalle circostanze del fatto (la
condotta  contestata  e'  meramente  passiva,  di disobbedienza ad un
ordine dell'autorita).
    Ritenuto  quindi  conclusivamente  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
come  modificato  dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede
come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dall'art. 14, comma
5,  appare  non  manifestamente infondata e rilevante nel giudizio di
convalida  in  corso,  per  cui va sollevata d'ufficio per le ragioni
sopra esposte.